Craniosacrale come “professione disciplinata ai sensi della legge 14 gennaio 2013 n.4 ” Le parole che non ti dico

Le Professioni non  regolamentate
E’ stata approvata la L. 14.1.2013 n. 4 che intende regolamentare tutte quelle professioni non organizzate in ordini e collegi, ovvero tutte quelle attività di carattere economico, esercitate abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con
il concorso di questo. Si tratta sostanzialmente di attività che esistono, alcune da molto
tempo, altre più recenti, e che “sul campo” hanno trovato una loro clientela, come gli operatori shiatsu, gli osteopati, i grafologi, i sociologi, gli amministratori di condominio, e craniosacrale, ecc.
La nuova norma permette la costituzione di libere associazioni tra professionisti delimitando compiti e funzioni.
Alla legge seguiranno sicuramente una serie di provvedimenti attuativi che forniranno maggiori e precisi dettagli sull’applicazione delle nuove norme, compreso l’obbligo da parte di una serie di soggetti pubblici di adeguare i propri regolamenti (Regioni, Comuni, ASL, ecc.).
Ai sensi dell’art. 1, comma 3, Legge 14.1.2013 n. 4, dal 10/02/2013:
Chiunque svolga una delle professioni di cui al comma 2 contraddistingue la sua attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l’espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della presente legge.
Per i professionisti scatta quindi l’obbligo di citare in ogni documento e rapporto scritto con il cliente gli estremi della presente legge. Il testo utilizzato dal Legislatore è abbastanza chiaro ma allo stesso tempo “pleonastico”, sollevando dubbi sul fatto che sia necessario specificare anche “quale attività” viene svolta (esempio: “Operatore shiatsu” o “Operatore Craniosacrale”).
In assenza di un chiarimento ufficiale, sull’esatta dicitura da riportare sui documenti, ci limiteremo ad indicare solo gli estremi della legge. Esempio:
“Libera professione ai sensi della Legge 14.1.2013 n. 4”
oppure
Professione ai sensi della Legge 14.1.2013 n. 4”
o nella forma più sintetica (anche per ragioni di spazio)
“Libera professione Legge 4/2013”
oppure semplicemente
“Professione Legge 4/2013”
tratto da
Questo è l’unico obbligo stabilito dalla nuova legge.
Essere riconosciuti, emergere dalla condizione grigia del “consentito perché non c’é una norma che lo proibisca”, significa innanzitutto diventare finalmente VISIBILI, per il pubblico, per i clienti e per la fiscalità.
L’operatore craniosacrale potrà operare, dal punto di vista fiscale, come parte di un’associazione, come singola partita IVA e o come dipendente.
Diventa ora netta la separazione tra la “libera professione ai sensi della legge 14.01.2013 n.4” e le professioni sanitarie.
Come ha precisato l’ex ministro della salute
“…Le attività di diagnosi, cura, assistenza, riabilitazione e prevenzioni in campo sanitario sono attività di competenza e riservate alle professioni sanitarie.
Si intende informare correttamente i cittadini su quali siano i professionisti a cui la legge affida la cura della loro salute e, nel contempo, dare garanzie ai professionisti della salute
nella certezza che non vi possa essere sovrapposizione di competenze con altri operatori che non abbiano conseguito l’accreditamento formativo e professionale richiesto alle professioni sanitarie dall’attuale normativa, nazionale e dell’Unione Europea”.
Da qui il divieto di usare le PAROLE che le Professioni Sanitarie considerano loro esclusivo dominio: come Terapia, Prevenzione (sic), Cura, Sanità, Salute (sic)….
Il vocabolario della professione disciplinata dovrà basarsi su Benessere, Sviluppo, Risorse, Bionaturale, etc. in un nuovo lessico tutto da inventare.
La cosa interessante è che la “professione craniosacrale” è anche praticata da chi ha una professione sanitaria, il che fa pensare che, paradossalmente, SOLO chi opera nel campo sanitario potrà descrivere la Terapia Craniosacrale, come Cura, come Pratica per la Salute, etc.
I nostri testi di riferimento, da John Upledger a Michael Shea, contengono la parola Terapia come ovvia traduzione di Therapy, l’accezione anglosassone.
Sostengo che alcuni di questi termini non possano essere esclusiva del Ministero della Salute o delle professioni Sanitarie, sia per la loro etimologia (terapia deriva dal greco therapeía che vuol dire anche “accompagnare” e non solo curare) sia perché così ampi da poter includere DIVERSE opzioni, Salute Naturale, Terapia Alternativa, Cure Compassionevoli, etc.
Sono scioccato dall’idea che parole importanti come Salute, Prevenzione, Cura siano esclusivo dominio delle professioni sanitarie, senza possibilità di differenziazione tra i diversi punti di vista e o accezioni che queste includono.
La paura di censure, bocciature, denunce da parte del Ministero della Salute, ha fatto sì di non scrivere MAI le parole incriminate, e mentre cerchiamo un nuovo vocabolario vogliamo definire meglio cosa intendiamo noi per Salute e Cura, e magari chiederci perché, comunque se terapia craniosacrale non si potrebbe dire (se non si è operatori sanitari…) che cosa succede per termini ormai adottati (e non mi risulta contestati) come: arte-terapia, teatro, danza, musico-terapia, ippo-terapia, (dal più generale Pet-therapy) coccolo-terapia, cromo-terapia, in libera vendita nei negozi di lampadine e senza prescrizione medica.
Maderu Pincione